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Statuto dell'Associazione Angelo Comneno ONLUS

Art. 1 - DENOMINAZIONE e DURATA
E' costituita un'Associazione senza fini di lucro con la denominazione di ANGELO COMNENO ONLUS - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale(O.N.L.U.S.)
La denominazione ONLUS o la locuzione" organizzazione non lucrativa di utilità sociale" verrà utilizzata in qualsiasi denominazione o segno distintivo rivolto al pubblico.
L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2
L' Associazione non ha fini di lucro. Essa si amministra secondo il principio della democraticità della struttura e sulla base della elettività e gratuità delle cariche associative.
Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale,senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati ed in particolare: intende promuovere la cultura e l'arte, anche a mezzo di Associazioni affini ed attraverso altri Enti ed Organizzazioni.
In dettaglio ha tra i suoi obiettivi:
1) promuovere incrementare studi e pubblicazioni in tutti i rami dello scibile umano e delle professioni, accogliendo nel proprio seno, con dignità accademica ingegni di ogni parte del mondo;
2) promuovere e coordinare organizzare e attuare,a anche per conto di altri Enti, iniziative su fatti di interesse culturale, didattici o divulgativa, professionale e operativa letteraria ed artistica, curando relazioni con istituzioni similari in ogni pale del mondo;
3) pubblicare opere che rientrino nelle finalità dell’associazione e in particolare opere di elevato livello culturale;
4) organizzare convegni di studi, concorsi, convivi. Seminari, conferenze, dibattiti relativi a pubblicazioni in ogni parte del mondo, sempre sulle materie specifiche di interesse dell’Istituzione;
5) istituire letture e commenti di pubblicazioni di opere antiche e moderne;
6) pubblicare un bollettino o una rivista per informare della vita culturale dell’associazione;
7) organizzare iniziative a carattere benefico, collaborare con Ospedali per la raccolta fondi a scopi benefici a favore di soggetti fortemente disagiati in ragione di condizioni fisiche, economiche e sociali;
E' vietato svolgere attività diverse ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3
L'Associazione ha sede in Roma- Via della Balduina, 75 – 00136.
Il Consiglio Direttivo può, all'occorrenza procedere all'istituzione di sedi secondarie in Italia e all'estero.

Ara. 4
Il patrimonio è costituito:
a) quote e contributi dei soci fondatori e degli associati
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti ed istituzioni pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi derivati da cessioni di beni o da prestazione di servizi agli associati e a terzi, resi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate la proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi:
i) altre entrate compatibili con le finalità;
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 5 - ASSOCIATI
Per essere ammessi all'associazione occorre presentare richiesta scritta corredata dal proprio curriculum vitae e da un'autocertificazione dichiarante di non aver riportato condanne per delitti contro il patrimonio e la fede pubblica previsti dal codice penale o dalla legge speciale dello Stato Italiano
Il consiglio direttivo valutati i documenti presentati. ammette il richiedente alla vita associativa.
Vige la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiore d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
L'associato, la cui domanda di ammissione viene accettata deve versare entro 15 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione di ammissione, la quota associativa che viene annualmente stabilita dal Consiglio direttivo sulla base del preventivo di spesa approvato dall'Assemblea degli Associati per l’anno accademico di riferimento.
L'Associato che abbia sostenuto l'Associazione per almeno tre anni, partecipando assiduamente agli incontri culturali programmati dall'Associazione stessa ed in regola con il pagamento delle quote associative, potrà richiedere al Consiglio di amministrazione di valutare
la propria nomina ad Accademico.
L'Associato che per due anni consecutivi non sarà stato in regola con il pagamento della quota annuale perderà il diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.

Art. 6 - ACCADEMICI
Per essere nominati Accademici gli Associati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- non aver riportato condanne definitive e non aver a carico procedimenti penali per i delitti previsti dal codice penale o qualsiasi altra legge speciale;
- non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi delle leggi 1123/56 e n. 5751/65 e successive modificazioni ed integrazioni;
- avere maturato un'adeguata esperienza in attività di promozione sociale od altra equivalente ovvero aver sostenuto l'attività dell'Associazione e almeno tre anni, pagando puntualmente e quote associative e frequentando assiduamente gli incontri cultuali dalla stessa organizzati.
Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai punti 1 e 2, gli interessati devono presentare, salvo specifico esonero disposto dal Consiglio di amministrazione con delibera motivata, i seguenti documenti:
per il requisito di cui al punto 1, il certificato del casellario giudiziale dei carichi pendenti;
per il requisito di cui al punto 2, il relativo certificato prefettizio.
Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al punto 3), gli interessati possono presentare qualsiasi atto o documento dagli stessi ritenuti utile ed anche produrre testimonianze.
Il Consiglio verificata, sulla base di documenti prodotti e di ogni altro elemento raccolto, la sussistenza o meno dei suddetti requisiti, dichiara la domanda di nomina accettata o respinta con delibera inappellabile.

Art 7 - CATEGORIE DI ACCATEMICI
Gli Accademici possono essere di quattro categorie, di seguito elencate in ordine decrescente di importanza:
Accademici onorari: possono essere nominati tali, insigni personalità del mondo accademico sociale, economico, politico, militare e religioso alle quali, per posizione o attività professionale non sia possibile richiedere una collaborazione attiva e continuativa.
Accademici ordinari: possono essere nominati tali professori universitari, scienziati, studiosi, artisti, professionisti.
Accademici di merito: possono essere nominati professionisti, imprenditori, funzionari distintisi nella propria attività.
Accademico: possono entrare a far parte di tale categoria gli associati.
L'Accademico, a qualunque categoria appartenga,acquisisce la qualifica di Accademico Benemerito, qualora, oltre a versare la quota annuale, contribuisca con oblazioni volontarie alle attività dell'Associazione ovvero contribuisca con il proprio specifico apporto,a diffondere la notorietà dell'Associazione aumentandone il prestigio.
L'attribuzione del titolo di Accademico Benemerito viene deliberata dal Comitato scientifico.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - ASSEMBLEA
L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge del presente Statuto, obbligano tutti i Soci fondatori e gli Associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta,diretta a ciascun socio ed associato, contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea può pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in ltalia. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art.2 1 c.c.
L'Assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina del Consiglio Direttivo del Revisore dei Conti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su tutto quanto demandato ad essa dalla legge e dal presente Statuto.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare i Soci Fondatori e tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.
Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un voto, che può essere espresso anche per corrispondenza secondo il regolamento approvato dall'Assemblea stessa. Ogni Socio ed Associato può farsi rappresentare, rispettivamente, da altro Socio e Associato allo scopo delegato. Ogni socio non potrà essere titolare di più di una delega.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo ovvero, in caso di sua assenza dal Vice Presidente Vicario; in caso di assenza anche di quest'ultimo da alto Vicepresidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e dei voti espressi per corrispondenza nonché accordare il diritto di intervento all'Assemblea.
Delle riunioni assembleari si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo composto da sette a tredici membri eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni.
(La nomina dei Consiglieri avviene su presentazione di liste di candidati di cui una presentata dai Soci fondatori, tra loro aggregati,per la nomina della maggioranza dei consiglieri e le altre presentate dagli altri associati, che potranno anche aggregarsi tra loro, per la nomina dei restanti membri).
In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione nominando il primo dei candidati non eletti della lista che aveva espresso il consigliere cessato. In assenza di tali candidati, il Consiglio sarà libero di scegliere il consigliere da nominare ed il consigliere così eletto resterà in fino alla prima assemblea utile.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente Generale, un vice Presidente Generale (il Segretario del Consiglio) uno o piu’ Vice Presidenti con un massimo di tre ed il Segretario Generale, determinandone compiti ed attribuzioni
Il Presidente Generale del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi in giudizio.
Nessun compenso è dovuto al Presidente né ad alcuno dei consigìieri, indipendentemente dalla carica ricoperta, tutte le cariche sono assolutamente gratuite.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice- Presidente Generale in assenza anche di quest'ultimo da altro Vice- Presidente.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque,almeno una volta all'anno per deliberare in merito alle proposte da sottoporre all’Assemblea relative al consuntivo e dal preventivo nonché all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto ,su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal preside[te e dal Segretario. In caso di assenza del Segretario, il verbale sarà redatto dal Consigliere più giovane di età.
Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede alla redazione dei bilanci ed al piano delle attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
redige il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati.
Il Consiglio Direttivo può, infine, conferire incarichi e poteri ad Accademici ed Associati perché coadiuvino lo stesso, a titolo gratuito, nell'ordinaria organizzazione delle attività dell'Associazione.

Art. 10 – PRESIDENZA GENERALE
La presidenza generale comprende:
a. Presidente generale.
b. I presidenti delle Delegazioni nazionali
c. Vice presidente generale
f. Terzo vice presidente
g. Il rettore
h. lstoriografo
i. Primo Consigliere
l. Secondo Consigliere
k. Terzo consigliere
Le cariche sopra elencate vengono nominate dal consiglio generale direttivo a maggioranza semplice con scrutinio palese.

Art. 11 - PRESIDENTE GENERALE - doveri, compiti e poteri
Al presidente generale spetta la rappresentanza legale dell’associazione e rappresenta la medesima a giudizio.
Nel caso Egli dovesse assentarsi per motivi vari, per un periodo prolungato superiore comunque a tre mesi dovrà delegare le proprie funzioni e di conseguenza la rappresentanza legale dell’associazione al Vice Presidente.
Nel caso il Presidente Generale fosse impedito ad esercitare le proprie funzioni, per grave e prolungata infermità o per cause dì forza maggiore o anche per altrui eventi straordinari imprevedibili ed imprevisti, la direzione perciò la rappresentanza legale dell’associazione passerà automaticamente al Vice Presidente Generale indi al primo vice presidente e così via fino al cessare delle cause d’impedimento.
I poteri del Presidente Generale sono i seguenti:
- sanzionare l’aggregazione dei nuovi associati e disporre la loro nomina sentita la Presidenza Generale
- sanzionare la promozione dei medesimi ad una categoria superiore;
- disporre la concessione dei premi e di riconoscimenti proposti alla
Presidenza Generale o dalla Segreteria Generale;
- proporre al Consiglio Generale Direttivo la conferma o la decadenza di persone che rivestono cariche a tempo determinato nell'ambito dell'associazione. I membri del consiglio Generale direttivo, ai fini di cui sopra, possono essere interpellati anche per posta e/o per e-mail;
- il Presidente Generale, può delegare al Vice Presidente Generale il potere di firmare in suo nome e per suo conto i diplomi di aggregazione o di promozione nell'associazione e degli associati e di altri eventuali provvedimenti.
Egli può delegare anche altre funzioni sia al Vice Presidente Generale sia al Primo, al Secondo Vice Presidente o al terzo Vice Presidente.
Il Presidente Generale sovrintende all'attività generale dell'associazione e delle singole delegazioni e degli Istituti di cultura sorti nell’ambito di dette delegazioni, di convocarle e di presiederle, in caso di loro carenza funzionale; concorre alla programmazione e a all’attuazione delle attività di dette delegazioni e di tutti gli Istituti di cultura dipendenti.

Art. 12 - VICE PRESIDENTE GENERALE - compiti, doveri
Il vice Presidente generale sostituisce il Presidente Generale in tutti i casi previsti dal presente statuto.
Vigila attentamente per la perfetta tenuta di tutti i libri dell’associazione di carattere contabile, amministrativo, burocratico, fiscale che siano imposti dalle leggi vigenti.
Ugualmente vigila affinché sia perfetta la tenuta degli schedari, dei registri dei nominativi degli associati, divisi per categorie e di tutte le cariche previste dal presente Statuto.

Art. 13 - PRIMO, SECONDO, TERZO VICE PRESIDENTE - compiti, doveri
Può sostituire il Vice presidente Generale nei casi previsti dal presente Statuto o per incarico esplicito scritto di questi o per incarico diretto anche dallo stesso Presidente Generale.

Art. 14 – ISTORIOGRAFO
Ha il compito di redigere la storia dell’associazione, tenendo sempre aggiornata la cronaca della vita dell’associazione.
Raccoglie le memorie e le biografie degli Uomini Illustri, che fanno parte o hanno fatto parte dell'Associazione.
Redige il sommario delle conferenze e delle tornate accademiche, dei seminari di studio, delle relazioni scientifiche e delle comunicazioni tenute in ogni parte del mondo dagli Accademici ed associati per un eventuale pubblicazione.
Segnala al Presidente Generale le opere che reputa degne di pubblicazione o, comunque, di premio o di un qualsiasi altro riconoscimento.

Art. 15 - IL TESORIERE
E' il responsabile della cassa dell'associazione ed è incaricato, specificatamente, della tenuta della contabilità e dei registri annessi e connessi per legge,dei registri o dei documenti di carattere fiscale, se obbligatori o resi indispensabili dalle leggi del Paese.
Redige, se necessario, la denuncia dei redditi, che viene firmata dal Segretario Generale.
Esige dagli associati ed accademici, che ne siano obbligati, le quote annue o le quote"una tantum", i contributi vari, come pure il rimborso delle spese di cancelleria, di posta, ecc.
Prepara i mandati di pagamento e le ricevute quietanze da presentare al Vice Presidente Generale.
Cura la stesura dei conti e dei relativi bilanci preventivi e consuntivi, coincidenti con l'anno solare, approvati dal Consiglio Generale Direttivo, corredati di una relazione a firma del Segretario Generale e del Tesoriere stesso, illustrativa della gestione svolta.
Segue ed applica le direttive che gli vengono impartite dal Vice  Presidente Generale.

Art. 16- I CONSIGLIERI
Affiancano il Presidente Generale ed il Primo Vice Presidente per un perfetto andamento dell'organizzazione dell'associazione.
A ciascuno dei consiglieri possono essere affidati incarichi specifici o particolari, anche a carattere saltuario, dal Vice Presidente Generale o direttamente al Presidente Generale, comprese eventuali ispezioni nelle Delegazioni Nazioni dell’Associazione.

Art. 17 - IL RETTORE: compiti
La carica di Rettore viene conferita ad una personalità eminentissima nel campo degli studi.
Compito del Rettore è quello di consigliare e coadiuvare il presidente Generale per quanto riguarda l’organizzazione delle manifestazioni di carattere culturale.

Art. 18 - CONSIGLIO GIURIDICO: compiti
Il Consiglio Giuridico è costituito dal presidente Generale e da due consiglieri tutti nominati dal Consiglio Generale direttivo.
Il Consiglio Giuridico ha il compito di esprimere pareri giuridici su qualunque problema che possa interessare la vita dell'associazione in tutte le Nazioni ed in tutte le manifestazioni.
Ha, altresì, il compito di vagliare le singole posizioni dei membri dell'Associazione nei riguardi dei loro obblighi e doveri verso l'associazione.
Deve seguire con attenzione l'attività degli Accademici e degli associati per assicurarsi che siano sempre consoni con la dignità dell'associazione.
Esamina e vaglia la posizione di coloro che siano stati proposti epr la decadenza o per l'espulsione dell’associazione e formula le proposte relative  a sottoporre alla Presidenza Generale.
Esprime pareri su qualunque argomento che possa venirgli richiesto dalla Presidenza Generale.

Art. 19 - SEGRETERIA GENERALE: funzionamento-compiti
La Segreteria Generale è composta da:
- Segretario Generale;
- Vice Segretario Generale
Il Segretario Generale coadiuva strettamente la presidenza Generale.
Spettano, in particolare, al Segretario Generale la responsabilità contabile, amministrativa, burocratica dell’associazione. Ha la firma bancaria e quella degli assegni postali, in rappresentanza dell’intera associazione, sia per quanto riguarda l’incasso dei vaglia, di assegni circolari o di conto corrente bancario, di assegni o vaglia postali, di mandati di pagamento, provenienti da ogni parte del mondo, sia per pagamenti, emissioni di assegni, di vaglia di ogni genere e tipo e di tutte le altre operazioni finanziarie ed economiche. Ha in breve, autonoma facoltà di porre in essere ogni tipo di operazione finanziaria ed economica (apertura di C/C, rilascio di fideiussioni, ecc.), che deve essere, comunque, riconducibile al bilancio preventivo approvato e di cui rende trimestralmente conto al Tesoriere.
Ha la facoltà di delegare, occasionalmente o permanentemente alla firma di determinate operazioni, persone di sua fiducia sempre, comunque, membri del Consiglio Generale Direttivo.
Ha la firma legale per poter riscuotere in nome e per conto dell'Istituzione, somma di qualunque importo e per qualunque causale da parte di Amministrazioni Pubbliche o Private e da parte di Enti pubblici o di Diritto Pubblico, da parte di Enti locali, di Istituti Finanziari o di altri Enti economici, come pure oblazioni, sovvenzioni e lasciti di qualunque natura.
Può ricevere, per conto dell'associazione donazioni di beni mobili ed immobili, d’opere d'arte di diritti, di brevetti, ecc.
Può proporre al Consiglio Generale direttivo l'iniziativa di chiedere prestiti per l'acquisto di beni immobili ricevutone specifico assenso da parte del Presidente Generale, potrà comunque procedere in tal senso solo su delibera del Consiglio Generale direttivo.
Può rilasciare quietanze liberatorie per conto ed in nome dell'Istituzione, a chiunque ne abbia valido diritto.
Può proporre istanza, ricorsi, opposizioni in nome e per conto dell'Istituzione, ma soltanto se appositamente delegato a ciò dal Presidente Generale.
Può assumere ipoteche e alti oneri che rientrino nella straordinaria amministrazione, ma solo con esplicita autorizzazione del Consiglio Generale Direttivo tenendo conto che occorrerà sempre la maggioranza dei due terzi dei voti espressi a scrutinio segreto.
E' suo precipuo compito sorvegliare la perfetta tenuta dei registri e degli schedari associativi ove risultino iscritti i nominativi di tutti coloro che entrano a fare parte dell'Istituzione sia come Accademici sia come associati curando che sulle schede personali vengano riportati non solo tutti i consueti dati anagrafici ma altresì in sintesi, l’attività esplicata da ogni iscritto.
Oltre alle schede relative dei singoli membri dell'associazione, il Segretario Generale dovrà curare la perfetta tenuta dei seguenti registri:
a. Ruolo generale degli accademici e degli associati, in ordine strettamente cronologico (tale registro porterà solamente i cognomi, i nomi, i titoli accademici, l’attività culturale e professionale svolta, oltre alla categoria nella quale sono stati ammessi e la data di ammissione in ordine cronologico);
b. Registro degli Accademici Onorari;
c. Registro degli Accademici Ordinari;
d. Registro degli Accademici di Merito;
e. Registro degli Accademici;
f. Registro degli Associati.
I registri indicati dovranno contenere: cognomi, nomi, data e luogo di nascita titoli accademici e professionali, eventuali incarichi universitari, attività esplicata, data di nomina. Ugualmente curerà la perfetta tenuta degli schedari relativi a singoli, Enti o Istituzioni culturali, che mantengono attivi rapporti con l'Associazione(enti e centri culturali, critici d'arte, giornali, e giornalisti, ambasciate, collezionisti d’arte e musei, galleristi, editori, addetti culturali, simpatizzanti vari) e della corrispondenza relativa.
Compila i verbali di ogni adunanza ufficiale del Consiglio Generale Direttivo, trascrivendoli poi sull'apposito Registro delle Adunanze, facendovi apporre la firma Presidente delle adunanze ed apponendovi la propria. Specificatamente dovrà fare poi compilare le schede di ogni  membro dell'Istituzione in due originali, di cui: il primo viene conservato nell'archivio della Segreteria Generale; il secondo deve essere inviato alla Presidenza Generale entro cinque giorni, avendo cura di apporre su ogni singola scheda il numero progressivo e cronologico, come appare dal "ruolo generale degli accademici e degli associati” ed il numero progressivo come appare dai singoli registri (registro degli accademici onorari, registro degli accademici ordinari, registri degli accademici di merito; registro degli accademici; registro degli associati).
Il Vice Presidente Generale - dovrà coadiuvare strettamente nelle sue funzioni e nell'espletamento dei suoi compiti il Segretario Generale.
La Segreteria Generale potrà avvalersi, per l'espletamento dei propri compiti anche delle opere di accademici o di associati o di estranei, i quali vogliano contribuire al perfetto funzionamento della Segreteria Generale dell'Istituzione.
La Segreteria Generale può essere delegata dalla Presidenza Generale a curare l'organizzazione di manifestazioni culturali, folcloristiche, conferenze, e seminari ecc., seguendo le direttive della Presidenza stessa.
Spetta al Consiglio Generale Direttivo stabilire la sede della Segretaria Generale, che per ragioni varie, potrebbe essere fissata anche in località diversa da dove si trova la Presidenza Generale e gli alti organi del Governo Centrale

Art. 20 - ORGANI CONSULTIVI
Il Consiglio Direttivo nomina il Rettore con il compito di coadiuvare, a titolo gratuito il Consiglio nella definizione delle discipline da approfondire. I compiti, le attribuzioni e la durata della carica sono definiti dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio può altresì istituire uno o più Comitati di esperti (Senato Accademico) nelle materie oggetto del piano di attività dell'Associazione scegliendo i membri tra Accademici anche non consiglieri.

Art. 21 - BILANCIO E UTILI
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio dovrà essere predisposto dal Consiglio Direttivo il Bilancio(rendiconto economico finanziario) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo dell'esercizio in corso.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, bensì dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionale e di quella ad esse direttamente connessa.

Art. 22 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra associazione in analogo settore.
In caso di scioglimento, vige l'obbligo di devolvere il patrimonio per qualunque causa ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale e a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all.art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta per legge.

NORMA DI CHIUSURA
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciale e a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del codice civile .
Si chiedono le agevolazioni ex decreto legislativo 460/1997.
Roma, 20 Novembre 2009

Firmato per approvazione

Il Presidente
Il Segretario

- acc. angelica costantiniana -